PERCHE’ PER LE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA DURANTE LA QUARANTENA E’ PIU’ DIFFICILE TUTELARSI?

Human Right Connect, l'avvocatura della Rete L'ABUSO specializzata in diritti umani

PERCHE’ PER LE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA DURANTE LA QUARANTENA E’ PIU’ DIFFICILE TUTELARSI?

Deve subito chiarirsi che la diffusione di questa conversazione intercorsa – in forma di intervista – tra Francesco Zanardi, presidente di Rete l’Abuso H. R. C., ed uno dei legali consulenti dell’Associazione, l’avv. Mario Caligiuri del Foro di Roma, trae spunto da alcune segnalazioni giunte in questa difficilissima congiuntura di emergenza sanitaria da parte di donne vittime di violenza domestica, o di loro familiari e amici, alla ricerca di informazioni, se non di risposte protettive pure per i figli ancora piccoli.  

Si osserva che, in realtà, le richieste indirizzate dalle donne ai servizi territoriali, ai centri anti-violenza ed alle forze dell’ordine risultano decisamente più ridotte, se rapportate al periodo precedente la dichiarata emergenza sanitaria. Tale discrepanza deve farci riflettere.

Con questo intervento, a cui ne seguiranno altri, l’intendimento della Rete l’Abuso non è, nel modo più assoluto, quello di sostituirsi a quei presidi attivi sul territorio, tra cui i centri anti-violenza, che già hanno maturato qualificata esperienza a riguardo, bensì di contribuire sinergicamente con queste importanti realtà fornendo alle vittime, in modo esemplificato, alcune indicazioni essenziali, nei casi di maggiore criticità ed urgenza.   

Quanto viene riportato è frutto del confronto avvenuto spontaneamente da remoto, il cui scopo è di rafforzare quel processo di empowerment avviato da tempo da altre associazioni che hanno a tema il contrasto della violenza di genere, favorendo la decisione delle donne di voler uscire definitivamente da una relazione di intimità resasi intollerabile ed essere perciò sostenute, tutelate e protette unitamente ai propri figli, spesso in tenera età, senza tuttavia escludere le medesime problematiche che si registrano nelle relazioni omosessuali .

Seguita ad essere divulgato dai media, l’invito a chiamare il 1522, tuttavia non ci risulta che vi sia stata da parte del governo una risposta in tal senso adeguata, neppure con l’ultimo decreto, che ha omesso di considerare il prezioso contributo profuso dalle organizzazioni del terzo settore e dei centri antiviolenza, nonostante le presenti difficoltà e le scarsissime risorse finanziarie di cui dispongono.

Poco dopo il riconoscimento della pandemia provengono da ogni parte del mondo dati che dimostrano l’aumento esponenziale degli episodi di violenza domestica, fino alla perdita della vita della vittima e dei figli, alimentati sia dalla prossimità coabitativa imposta dai provvedimenti governativi che dall’imperversare della crisi economica. Questa preoccupante emersione ha indotto le Nazioni Unite a richiedere ai governi nazionali di intervenire per contrastare il drammatico aumento delle aggressioni realizzate all’interno delle pareti domestiche da uomini sulle proprie compagne e/o mogli in alcuni casi fino a provocarne la morte.  

D: La prima domanda che ti faccio è: come si spiega che a partire dalla prima decade dello scorso marzo, nonostante si registri l’aumento dei fatti di violenza intra familiare confrontati con il periodo precedente, corrisponda la consistente riduzione delle richieste di intervento delle donne che si rivolgono sia ai centri anti violenza che alle forze dell’ordine.

R: In effetti sembra un incredibile paradosso. Ma, invece, una risposta plausibile c’è e va ricercata nel maggior controllo che viene esercitato dal partner sulla donna maltrattata, favorito dalla condizione coabitativa imposta dalle attuali restrizioni; il che rende difficoltosa la possibilità sia di poter richiedere un supporto psicologico che rivolgersi ad un difensore per ottenere l’emanazione di misure protettive pure per i figli. Ho recentemente verificato che questo schiacciante contenimento di contatti esterni al perimetro della casa familiare risulti per la vittima ancor più afflittivo perché impedisce di potersi confidare o confrontare, per assumere non facili decisioni, costringendola a sommergere nella propria solitudine ogni sofferenza. Questi sono gravi pregiudizi che possono segnare permanentemente la vita delle donne e dei figli e costituiscono voce di danno risarcibile. Ed è in questa cornice che andrebbe ricentralizza la prevalente necessità di spezzare il circuito della violenza ed impedire che i bambini continuino ad assistere ai maltrattamenti agiti dal padre sulla madre divenendo essi stessi vittime.

D: In un recente nostro colloquio lamentavi della mancanza di risposte da parte dell’autorità giudiziaria in una vicenda, mi pare, sovrapponibile a quanto hai appena detto, dove però, se non sbaglio, la vittima era riuscita a contattarti.

R: Si, la richiesta di assistenza legale in realtà è giunta grazie all’interposizione di una amica della donna. In questo caso, che definirei peculiare, la critica vada indirizzata alla procura territoriale, la quale nonostante la compresenza di significativi indicatori di pericolosità del partner – estensibile anche ai figli – messi in luce dal racconto della donna e dagli elementi di prova allegati, non ha emesso alcun provvedimento di allontanamento verso l’assalitore. Va fatto notare che le vittime di violenza domestica, in maggioranza, manifestano disturbi legati alla cosiddetta sindrome postraumatica, i quali si verificano sul piano fisico, psichico e psicosomatico.

D: Come lo spieghi?

R: Posso fare solo delle supposizioni, perché in base all’attuale fase delle indagini, stante il segreto investigativo imposto, non è consentito l’accesso al fascicolo per cui si è potuto conoscere solo sia il nominativo del P.M. titolare che i reati attribuiti ipoteticamente al maltrattante. Penso che al P.M. sia sfuggita la particolare pericolosità dell’uomo indagato, nonostante gli siano stati forniti importanti elementi per identificarla. Accade, anche nei casi di conclamata responsabilità, che l’uomo con la sua autodifesa tenti, suggestivamente, di negare o offuscare la violenza agita stravolgendo la realtà e riconduca la sua condotta criminosa e reiterata ad effetti reattivi di gelosia, o di senso di perdita frutto di un’altra relazione, tra la convivente ed il nuovo partner, che molto spesso è del tutto immaginaria, o ininfluente, sull’indisponibilità della donna a voler portare avanti la relazione.Ma ripeto è un  ipotesi.

Questo si coniuga con l’atteggiamento minimizzante esternalizzato dal maschile. L’uomo manifesta da subito, a partire dal proprio difensore, un impulso al contempo negazionista e manipolatorio, attraverso un richiamo compassionevole, come accade in chi ha consolidate difficoltà a controllare la rabbia, che si traduce nel ritenere che i propri scatti d’ira, sino all’aggressione fisica, oggetto del procedimento, dipendano esclusivamente dagli altri.

Ma, al di là del caso specifico, basando il ragionamento sulla prevenzione, si tratta di comprendere che la violenza sulle donne è prima di tutto un problema degli uomini, Questo significa spostare l’attenzione dalle vittime agli autori, a quella «questione maschile» che tutta la violenza di genere sottende. Ed è, infatti, acquisizione sempre più diffusa che la violenza di genere non possa essere rubricata semplicemente come un problema delle donne e chiami in causa gli uomini.

Soffermandosi ancora sull’impatto sociale della prevenzione, sia primaria (attività di carattere culturale e formativo mirate ad evitare che si producano episodi di violenza) che secondaria (sostegno psicologico e legale alle vittime per evitare che si reiterino episodi di violenza di genere e/o assistita), credo che la questione debba essere ricentralizzata riguardo agli interventi sugli uomini – così detti – maltrattanti dando continuità ai progetti o avviandone di nuovi, il che risulta ingiustificatamente arenato da parte delle istituzioni sul versante dell’ investimento economico.

Si promulgano le leggi, che contemplano espressamente che per rendere efficiente la prevenzione occorre intervenire sugli uomini autori di violenza, senza, tuttavia, predisporne le necessarie condizioni, soprattutto quelle degli stanziamenti, del tutto disattese dalle istituzioni. Deve farsi notare che il c.d. Codice Rosso,   interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l’instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime i quali però, senza voler assolutizzare,  spesso non vengono emessi. Questa posizione, in buona sostanza, come nel caso accennato, equivale a dover accettare l’esposizione della donna ad un rischio molto elevato soprattutto in questa difficile congiuntura.

D: Cosa si può fare.

Le attuali misure, fortemente restrittive della libertà di movimento a tutela della salute pubblica, non devono scoraggiare le donne dal comunicare all’esterno della casa familiare quanto loro accade. Va, pertanto, diffusa la consapevolezza che lo stato di necessità permette loro, anche a tutela dei figli che ne sono coinvolti, oltre che richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, potersi allontanare dalla propria abitazione per recarsi presso una struttura ospedaliera per farsi refertare, oppure presso il centro antiviolenza, ovvero il commissariato o la stazione dei carabinieri più vicini, oppure da un legale per sporgere querela.

Conferma quanto appena detto la lettura dell’art. 54 del codice penale, ove risulta che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

Sempre sul crinale della tutela, va fatto rientrare il diritto della vittima di far constatare al personale medico operante la condizione stressogena conseguente agli abusi subiti come: stati d’ansia, di confusione, attacchi di panico, i quali devono essere refertati e ricondotti all’assalitore. Non va trascurato che i maltrattamenti contro familiari e conviventi sono procedibili d’ufficio e ledono i diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti a qualunque persona e sono annoverati tra quelli per cui il sanitario ha obbligo di riferire all’autorità giudiziaria entro 48 h, presupponendo un collegamento funzionale fra il comportamento dell’aguzzino perseguibile d’ufficio e l’intervento del medico, bastando a tal fine il solo sospetto che il delitto in questione sia stato commesso.

Ai fini dimostrativi della responsabilità penale dell’abusante, data l’importanza del referto, non solo per i casi di violenza fisica, ma anche per quelli di violenza psicologica, per la chiarezza della norma, è utile leggerla così come dispone l’art. 334 c.p.p : “1.Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. 2.Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. 3.Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto”. 

Per completare questo colloquio mi pare sia utile considerare la previsione dell’art. 13 del Codice Deontologico degli Psicologi che permette di bilanciare la funzione di cura del terapeuta e gli obblighi informativi nei confronti dei terzi, che vorrei leggere : “Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi”.  

Bisogna fornire all’ autorità giudiziaria tutti gli elementi utili – i quali vanno accuratamente pesati più che contati –  che diano fondamento alla notizia di reato e pretendere l’urgente emissione di misure in grado di proteggere effettivamente  la vittima, prima, durante e dopo l’avvio del  procedimento. A tal fine è indispensabile predisporre e rafforzare attentamente ogni aspetto dimostrativo della pericolosità dell’assalitore, ma prima, sottolineo prima, che i comportamenti giungano alla violenza fisica o a ben più tragiche conseguenze.

Per queste ragioni mi sono soffermato sull’importanza, spesso decisiva, del referto e dell’apporto che il medico e lo psicologo sono tenuti a dare, ma, insisto, sempre prima che i reati oggetto di querela possano giungere ad esiti drammatici, come spesso purtroppo accade. Si registra, purtroppo con una certa frequenza, che le violenze perpetrate riferite alle forze dell’ordine non sono adeguatamente  interpretate per allontanare con la dovuta urgenza l’autore delle condotte illecite. Ed è proprio questa chiave di lettura che costituisce una pericolosa barriera alla realizzazione della prevenzione.

Il sistema normativo vigente dispone di tutte le misure di prevenzione attuabili tempestivamente. In sede penale con l’art. 384 bis c.p.p. che prevede: l’arresto in flagranza, l’ordine di allontanamento urgente dalla casa familiare, anche per minacce gravi e/o lesioni volontarie, anche lievissime, rispetto alle quali è necessario sporgere querela, e misure cautelari specifiche. In sede civile con l’art. 342 bis c.p.c. ove sono previsti: gli ordini di protezione contro gli abusi sopra menzionati , consentendo un’adeguata tutela,   sia dell’ incolumità della donna che quella  dei figli minorenni che eviterebbero di dover fuggire dalla propria abitazione per mettersi al riparo dall’uomo. Peraltro, i provvedimenti a tutela dei figli possono essere emessi, in caso in cui l’urgenza sia tale da non ammettere eventuali dilazioni di tempo e vi sia il rischio di eventuali ripercussioni lesive nei confronti degli stessi, anche senza il preventivo intervento della controparte.

   Avv. Mario Caligiuri

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