Tutela dei minori – La semplice soluzione dell’avvocato della Rete, Mario Caligiuri
Leggi, leggine, protocolli e procedure ma alla fine non si arriva ad una soluzione che tuteli efficacemente i più piccoli, in quanto restano sempre vuoti legislativi che si traducono praticamente in scappatoie che è inevitabile che un pedofilo, ovvero un predatore che studia attentamente il terreno di caccia più sicuro e praticabile, trova senza troppe difficoltà.
Come più volte ho scritto, lo stesso Certificato antipedofilia di cui in Italia il mondo del volontariato è esente, in realtà come viene letto da un predatore?
È davvero molto semplice quanto è vero che spesso questa chiave di lettura sfugge a molti, ma non al predatore che molto semplicemente si terrà alla larga da terreni di caccia dove dovrà esibire il c.d. Certificato, cacciando in quelli dove non lo deve esibire, tutto qui.
Ma il Certificato antipedofilia non è l’unico tallone d’Achille nella tutela dei minori, ci sono altre gravi lacune legislative come per esempio l’obbligo della denuncia per chiunque venga a conoscenza di un crimine a danno di minori. Obbligo che oggi in Italia hanno solo i Pubblici Ufficiali, tutto il resto della popolazione invece è esentato.
Ora, se ci pensate bene questo è da sempre un grave vuoto legislativo che addirittura stride con lo stesso principio costituzionale e giuridico che dice che il minore, fino all’età di 14 anni non è responsabile, ovvero non in grado di prendere una decisione matura e autonoma.
Infatti è proprio lo stesso principio che a prescindere, in un caso di abuso sessuale su un minore di età inferiore ai 14 anni, non lascia nessuno spazio alla possibilità che il minore possa essere consenziente, mentre dopo il 14° anno di età invece, può sussistere la consenzienza.
Ora però, se ci pensate bene qui si evidenzia una incoerenza che stride parecchio con la mancanza dell’obbligo della denuncia in quanto non essendoci, ne converrete che viene meno anche il diritto alla tutela dello stesso infra-quattordicenne, in quanto questo diritto che per lui è esercitato dall’adulto, oltre a non responsabilizzare l’adulto stesso, lascia di fatto il minore privo di tutele ove non ci sia la presenza di un pubblico ufficiale o di qualcuno che di fatto sia giuridicamente tenuto all’obbligo.
Come di seguito spiega il nostro avvocato Mario Caligiuri, la soluzione è al quanto semplice, basta solo la buona volontà di fare una semplice modifica legislativa, ad una norma già esistente.
“La soluzione capirete bene che In pratica la norma ex art. 364 c.p., limitata ai delitti contro la personalità dello Stato, andrebbe solo integrata inserendo per le ragioni enunciate i reati indicati nei 10 articoli così come denominati, riportati in corsivo ed evidenziati in grassetto. Non si determinerebbe alcuna antinomia né con le altre norme del codice penale né conflitto con le disposizioni dell’intero sistema.
Art. 364 c.p. OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE DEL CITTADINO
Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato (241-313) per il quale la legge stabilisce l’ergastolo, nonché dei delitti di violenza sessuale in danno di minore (artt. 609 bis, 609 ter, 609 octies) di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater) quando procedibili d’ufficio, di corruzione di minorenne (art.609 quinquies),di adescamento di minorenni (art.609 undicies), di prostituzione minorile (art. 600 bis), di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico (art. 600 ter, 600 quater e 600 quater1)non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’articolo 361 è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1032.
Nulla di più o di diverso.”