DALLA SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL SANTO UFFIZIO A TUTTI I PATRIARCHI, ARCIVESCOVI, VESCOVI E ALTRI MEMBRI DEL CLERO DEI LUOGHI «ANCHE DI RITO ORIENTALE» ISTRUZIONE SULLA PROCEDURA NELLE CAUSE DI MOLESTIA
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ISTRUZIONE Sulla procedura nelle cause di molestia
DA CONSERVARSI DILIGENTEMENTE NELL’ARCHIVIO SEGRETO DELLA CURIA IN RAPPORTO ALLA NORMA INTERNA DA NON PUBBLICARE E DA NON ACCRESCERE CON ALCUN COMMENTO
PRELIMINARI
1.Il reato di molestia si ha quando un sacerdote o nell’atto del sacramento della confessione; o prima o immediatamente dopo la confessione; o in occasione o con il pretesto della confessione; o anche al di fuori dell’occasione della confessione nel confessionale o in altro luogo destinato ad ascoltare le confessioni o scelto con il pretesto di ascoltare la confessione proprio in quel luogo, abbia, tentato di incitare o invitare un penitente – qualsiasi persona sia – a comportamenti disonesti e vergognosi sia con parole, sia con segni, sia con cenni, sia con contatto fisico o attraverso la scrittura da leggere al momento o in seguito o abbia tenuto con lui discorsi o pratiche illecite e disoneste con audacia sconsiderata (Const. Sacramentum Poenitentiae, §1).
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